Atto di indirizzo della CTSS "nuovo ISEE"

Il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", impone a tutti gli enti che disciplinano l’erogazione di prestazioni agevolate ai sensi del DPCM stesso di emanare "gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati" entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DM 7 novembre 2014), ossia entro il primo gennaio 2015.

Vista la molteplicità degli ambiti di applicazione del D.P.C.M. (servizi educativo-scolatistici, servizi abitativi, servizi sociali e socio-sanitari, diritto allo studio), tenendo ferme le competenze regionali in materia di edilizia pubblica e servizi socio-sanitari, e considerato che il DPCM 159/13 e il DM 7 novembre 2014 disciplinano rigorosamente lo strumento, delimitando fortemente l’ambito di discrezionalità per gli enti locali, la CTSS non ritiene opportuno nè efficace approvare un unico regolamento generale in materia di I.S.E.E..

Rimangono tuttavia nell’autonomia della normativa regolamentare locale l’individuazione specifiche platee di beneficiari e la disciplina dell’applicazione dello strumento “a valle” del calcolo della situazione economica delle persone e dei nuclei mediante lo strumento I.S.E.E: la disciplina di questi pochi ma essenziali ambiti discrezionali lasciati alla normativa locale dal legislatore statale ha grande rilevanza.

Per questi motivi, anziché un unico schema di regolamento, si propone di approvare un atto di indirizzo generale in ambito locale e eventualmente inserire singole e specifiche norme tecniche nell’ambito della disciplina regolamentare delle singole materie oggetto di applicazione dello strumento.

 

Pertanto, al fine di supportare l’emanazione di tali atti da parte degli enti competenti, ossia Comuni e Unioni di Comuni, e di tendere verso la massima omogeneità, equità e coerenza nell’erogazione di prestazioni agevolate a tutti i cittadini sul proprio territorio, la CTSS di Bologna promulga il presente Atto di indirizzo, chiedendo

- ai Comitati di Distretto, di recepirlo e di promuovere l’emanazione di atti normativi e regolamentari il più possibile uniformi da parte degli Enti competenti sul proprio territorio

- agli Enti competenti (Comuni e Unioni di Comuni), di recepirlo e tenerne conto nell’emanazione di propri atti normativi e regolamentari, fermo restando l’invito a cercare la massima uniformità almeno a livello distrettuale.


La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

Visto il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2014, in vigore dal 2 dicembre 2014.

Considerato in particolare che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del DPCM in oggetto:

a) "le prestazioni sociali agevolate richieste” dopo trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva (ossia del D.M. 7 novembre 2014) “sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto"

b) "gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano" entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva "gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati";

Richiamate le definizioni di cui all’art. 1, comma 1,

- lettera e), per la quale sono «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalita' dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- lettera f), «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria» ovvero “prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi”;

- lettera g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni» ossia “motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni”;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 1 la determinazione e l'applicazione dell'ISEE "ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni";

Considerato inoltre che ai sensi del medesimo articolo e comma gli enti erogatori possano prevedere, accanto all'ISEE, “criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari";

Considerato che il DPCM 159/13 prevede che sia accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali:

- l'abbandono del coniuge ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti ai sensi dell'art. 3, comma 3 lettera e);

- la estraneità in termini affettivi ed economici del figlio ai fini della mancata integrazione della componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi dell' Art. 6 comma 3 lettera b) punto 2;

- la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, ai fini della sua mancata inclusione nel nucleo familiare del figlio minorenne, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera e);

Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 1 "In presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione", ma solo nel caso che la condizione lavorativa di uno dei coniugi abbia subito una rilevante variazione, e "solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente", che tale ISEE corrente, ai sensi del medesimo articolo, comma 7 ha validità 2 mesi ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, e che, infine, ai sensi dell'art. 10, comma 2 "E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare.";

Considerato tuttavia che ai sensi del medesimo art. 10 comma 2 "Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9";

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 11, comma 9, "in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU";

Considerato che ai sensi dell'art. 11, comma 6, gli enti erogatori "eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli gia' effettuati ai sensi dei commi precedenti" da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS;

Ritenuto opportuno e necessario individuare criteri univoci e semplificati per l’applicazione omogenea a livello metropolitano delle nuove norme in materia di ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in premessa richiamato


delibera

 

- di approvare l’allegato “Atto di indirizzo ai fini dell’adozione o dell’aggiornamento normativo degli atti normativi e regolamentari per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate in conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013, ‘nuovo ISEE’”.

- di chiedere ai Comitati di Distretto di recepire tale Atto e di promuovere l’emanazione di atti normativi e regolamentari il più possibile uniformi da parte degli Enti competenti sul proprio territorio

- di chiedere agli Enti competenti (Comuni e Unioni di Comuni), di recepirle e di coordinarsi, nell’emanazione o nell’aggiornamento dei propri atti normativi e regolamentari, con il proprio Comitato di Distretto, al fine di cercare la massima uniformità a livello distrettuale

- di confermare il mandato al Gruppo di lavoro metropolitano riguardo a: la realizzazione di proiezioni sull’impatto del nuovo DPCM sugli equilibri di bilancio; il coordinamento dei territori finalizzato all’equità di accesso per tutti i cittadini, nel rispetto delle specificità territoriali.

 

Allegato
Atto di indirizzo
ai fini dell’adozione degli atti normativi e regolamentari per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate in conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013 “nuovo ISEE”

1. Ambito di applicazione dello strumento I.S.E.E.

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 all’art. 1 dà una definizione precisa degli ambiti oggetto dell’applicazione dello strumento I.S.E.E., lasciando poco o nulla all’autonomia degli enti locali. La definizione dell’art. 1 comma 1 lett. e)-g) di cosa si intende per “prestazioni sociali agevolate”, “prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria” e “prestazioni agevolate rivolte a minorenni”, unitamente alla previsione legislativa, tuttora vigente, dell’art. 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è da intendersi implicitamente aggiornata sul rinvio normativo alla nuova disciplina, in tema di obbligo di applicazione dello strumento I.S.E.E..
Considerato che nel caso di prestazioni sociali agevolate “comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche” (art. 1 comma 1 lett. e) è obbligatorio l’utilizzo dello strumento ISEE, è rimessa alla facoltà degli Enti locali, in sede di approvazione dei regolamenti e/o di determinazione annuale delle tariffe e delle soglie dei i servizi, la scelta “politica” di utilizzare tariffe uniche, per le quali non è richiesta l’applicazione dello strumento ISEE, oppure tariffe agevolate per specifici servizi o target di popolazione. Rimane fermo che coloro che non sono in condizione di sostenere le tariffe per i servizi stabiliti a tariffa unica senza applicazione dell’ISEE, possono essere sostenuti mediante contribuzione economica finalizzata, qualora in possesso dei requisiti e secondo le norme vigenti per l’erogazione di contributi economici da parte dei servizi sociali.


2. Criteri Erogazione di contributi economici

Per l’erogazione di contributi e sussidi economici, non diversamente disciplinati dalla normativa statale e regionale, viene stabilito il criterio di effettuare una valutazione socio-economica tramite valore I.S.E.E. ed ulteriori criteri di valutazione sociale (da determinarsi specificamente in sede locale, non lasciando completa discrezionalità tecnica agli operatori sociali) e verificare la condizione per l’accesso alla erogazione dei contributi in base al superamento o meno di una soglia I.S.E.E. uniforme a livello territoriale che viene convenzionalmente agganciata al valore della pensione minima INPS. La misura del contributo da concedersi è seguentemente determinata con una duplice ed alternativa modalità tecnica:

a) non oltre la differenza tra il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo rispetto al valore soglia I.S.E.E. della pensione minima INPS, quale contributo massimo erogabile, determinando, con elementi e valutazione discrezionale tecnica, la misura concreta del contributo in base alla situazione socio-economica della persona o del nucleo beneficiario e predisponendo un piano assistenziale individualizzato, che deve essere accettato e collaborato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l’erogazione del contributo e/o del sussidio;

oppure

b) superando tale differenza, in ragione di particolari condizioni di bisogno ed in relazione alla situazione socialmente fragile, mediante criteri determinati in sede locale che permettano in base a precisa valutazione discrezionale tecnica del servizio sociale, di predisporre un piano assistenziale individualizzato comprendente la misura del contributo, che deve essere accettato e collaborato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l’erogazione del contributo e/o del sussidio.


3. Criteri per servizi a domanda individuale con tariffazione del servizio

Fatto salvo quanto già stabilito in tema di applicazione o meno dello strumento I.S.E.E. e di eventuale sua non applicazione in caso di definizione di servizi con tariffa unica per tutti i cittadini, nei servizi a domanda individuale si applica il criterio della determinazione di tariffe personalizzata in base a calcolo proporzionale tra il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo richiedete, la soglia I.S.E.E. - sopra la quale si applica la tariffa massima del servizio - e la tariffa massima del servizio. Qualora il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo richiedente il servizio sia inferiore o eguale alla soglia I.S.E.E. di accesso alla quota di contribuzione personalizzata, si provvede al calcolo della suddetta tariffa personalizzata di compartecipazione al costo dei servizi, risolvendo la seguente proporzione: Quota di contribuzione intera (Tariffa massima) : Soglia di accesso I.S.E.E. al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata : I.S.E.E. nucleo familiare. Rimane fermo che per determinati servizi può essere determinata anche una tariffa minima di contribuzione e che per coloro che non presentano la prescritta Attestazione I.S.E.E. è salvaguardato l’accesso al servizio ma viene applicata la tariffa massima dello stesso. In ragione delle diverse tipologie di servizio e della diversa copertura percentuale dei costi dei servizi non pare opportuno né possibile definire tariffe unificate a livello metropolitano, verificando invece se per i medesimi servizi si possa perlomeno definire delle soglie I.S.E.E. unificate.


4. Decorrenza degli effetti di nuove D.S.U. I.S.E.E. presentate e dell’I.S.E.E. corrente

Il D.P.C.M.. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede un ambito di discrezionalità regolamentare per gli enti erogatori delle prestazioni in caso di presentazione da parte del cittadino di una nuova D.S.U. I.S.E.E. ancorchè sia in corso di validità una precedente Attestazione I.S.E.E. o di presentare una dichiarazione finalizzata al calcolo dell’I.S.E.E. corrente qualora ne ricorrano le condizioni. L’art. 10 comma 2 del D.P.C.M.. 159/2013 diciplina che “è lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9”. L’art. 9 prevede che a determinate condizioni “in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una variazione della situazione lavorativa tra quelle tassativamente e elencate nella norma". Pertanto, fatte salve le competenze regionali in materia di disciplina dell’edilizia pubblica e dei servizi socio-sanitari, si stabilisce che:

a) qualora in corso di apertura di un bando di concorso per la concessione di prestazioni o per l’iscrizione ad un servizio o l’accesso ad una graduatoria venga presentata una nuova D.S.U. I.S.E.E. o un I.S.E.E. corrente questa verrà valutata per accedere agli elenchi e/o graduatorie di accesso al servizio, purchè presentata entro la data di scadenza del bando.

b) qualora venga presentata dal cittadino (o venga richiesta la presentazione al cittadino da parte dall’Ente ai sensi dell’art. 10 comma 2) una nuova D.S.U. I.S.E.E. o un I.S.E.E. corrente durante il periodo ed in corso di erogazione di un servizio a domanda individuale con tariffazione del servizio, la nuova D.S.U. I.S.E.E. o l’I.S.E.E. corrente avrà effetto sulla tariffazione:

- per i servizi educativi e scolastici a partire dal primo mese del successivo anno scolastico oppure (scelta da definire) dal primo mese successivo di tariffazione del servizio;

- per i servizi continuativi sociali e socio-sanitari e quelli abitativi, dal primo mese successivo di tariffazione;

c) qualora venga presentata dal cittadino (o venga richiesta la presentazione al cittadino da parte dall’Ente ai sensi dell’art. 10 comma 2) una nuova DSU ISEE o un ISEE corrente prima della erogazione di una contribuzione o di un sussidio economico, la nuova D.S.U. I.S.E.E. o l’I.S.E.E. corrente avrà effetto immediato sulla valutazione della continuità dell’erogazione della prestazione, in relazione ai requisiti d’accesso della prestazione medesima.


5. Concessione di contributi economici per il saldo di rette di ricovero nei servizi residenziali a ciclo continuativo

Si premette:

a) che la materia è disciplinata dall’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 e che in particolare la definizione del nucleo familiare ai fini I.S.E.E. di riferimento è stabilita dalla suddetta norma. Gli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate non hanno la facoltà di intervenire normativamente sulla materia;

b) che sempre ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 nell’I.S.E.E. viene calcolata una componente aggiuntiva per la presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare. Viene pertanto meno ogni possibile interpretazione e richiamo regolamentare a parenti tenuti o meno ad obbligazioni alimentari nella disciplina della suddetta materia;

c) che al fine di individuare un unico contraente con la struttura residenziale i rapporti giuridici intercorrenti sono così differenziati:

- nel caso di assunzione da parte del Comune dell'intero onere della retta, al netto dei redditi e patrimoni dell'assistito già impiegati per il saldo della retta medesima, i rapporti giuridici fra Comune e la struttura residenziale sono regolati da apposita convenzione nell’ambito del contratto di servizio per le strutture accreditate e da apposita convenzione per le altre strutture residenziali non accreditate ed autorizzate al funzionamento;

- nel caso in cui il Comune riconosca all'assistito solo un contributo parziale per il saldo della retta, i rapporti giuridici vengono regolati da accordi diretti fra la struttura residenziale e l'ospite e i parenti per lui garanti obbligati in solido verso la struttura;

Tutto ciò premesso, ai fini della concessione di contributi economici per la copertura della quota sociale delle rette di ricovero in strutture residenziali, si stabiliscono i seguenti criteri:

a) per gli assistiti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari non sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all’art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con valore I.S.E.E. inferiore alla soglia minima stabilita annualmente, il Comune contribuisce totalmente alla copertura del residuo della retta;

b) per gli assistiti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari sufficienti alla copertura della retta di ricovero o per quelli e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all’art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con valore I.S.E.E. superiore alla soglia massima stabilita annualmente, il Comune non contribuisce economicamente con alcun contributo. Il residuo non coperto dai redditi e patrimoni dell’assistito rimane in carico ed in onere ai famigliari

c) per gli assistiti facenti parte di nuclei, come definiti all’art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con valore I.S.E.E. compreso tra la soglia minima e quella massima stabilita annualmente, i famigliari possono richiedere l’erogazione di un contributo economico al Comune. La misura del contributo viene determinata con criterio proporzionale tra la quota sociale residua da saldare sulla retta (dopo che l’assistito ha provveduto con tutti i propri redditi e patrimoni disponibili al saldo della retta di ricovero, fatta salva la quota di eventuale c.d. regalia) e la soglia stabilita annualmente, in relazione all’I.S.E.E. del nucleo familiare secondo la seguente formula: Contributo comunale = Residuo retta- (Residuo retta*ISEE nucleo/soglia ISEE)

d) Al fine dell’eventuale intervento economico comunale, gli eventuali immobili in proprietà e altri diritti reali nella titolarità dell’assistito solo in vita vengono messi in regime fruttifero da parte dell’assistito al fine di coprire la quota sociale della retta di ricovero


6. Criteri per attestare l’esclusione dell’attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE del genitore non coniugato non convivente

Affinchè la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali possa attestare l’esclusione dell’attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE del figlio minorenne, del genitore non coniugato non convivente ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. e), ossia “quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici” , si stabiliscono i seguenti criteri:

- qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art, 47 del T.U. 445/00 s.m. del dichiarante la DSU ISEE che, consapevole delle responsabilità anche penali di quanto dichiara, nella quale presenti elementi concreti per la verifica della effettiva estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici con l’altro genitore non coniugato non convivente;

- qualora venga accertata dai servizi sociali, tramite il competente servizio di Polizia municipale, l’effettiva irreperibilità del genitore non coniugato e non convivente presso il domicilio del nucleo familiare del figlio;

- qualora non sussistano, verificati direttamente dalla Pubblica Amministrazione procedente, presso l’Ufficio del Registro trascrizioni di atti nei quali i genitori non coniugati non conviventi risultino coparti dell’atto trascritto;

- qualora non sussistano, con accertamenti effettuati in qualsivoglia modalità dalla Pubblica Amministrazione procedente, conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione del denaro tra i genitori non coniugati non conviventi;


7. Criteri per attestare l’esclusione dell’attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE dell’assistito del figlio non convivente

Affinchè la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali possa attestare ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. b) n. 2) l’esclusione dell’attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE dell’assistito del figlio non convivente “quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici”:

- qualora venga accertata dai servizi sociali, direttamente, mediante la propria attività o il competente servizio di Polizia municipale, la non sussistenza di attività che coinvolga il figlio non convivente nei confronti del genitore assistito, documentata tramite gli strumenti tecnici del servizio sociale professionale;

- qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art, 47 del T.U. 445/00 s.m. del dichiarante la DSU ISEE che, consapevole delle responsabilità anche penali di quanto dichiara, nella quale presenti elementi concreti per la verifica della effettiva estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici con il figlio non convivente;

- qualora non sussistano, verificati direttamente dalla Pubblica Amministrazione procedente, presso l’Ufficio del Registro trascrizioni di atti nei quali assistito e figlio non convivente risultino coparti dell’atto trascritto;

- qualora non sussistano, con accertamenti effettuati in qualsivoglia modalità dalla Pubblica Amministrazione procedente, conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione del denaro tra assistito e figlio non convivente;

 

8. Criteri univoci in tema di esclusione dell’attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini ISEE

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. e) si verifica l’ esclusione dell’attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini ISEE qualora sussista “abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”. Tale abbandono si considera accertato:

- quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d’udienza ove al contempo l’autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d’urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi);

- relazioni di servizio sociale professionale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi;

- situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;

- situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;

- situazione anagrafiche che comprovino l’irreperibilità di uno dei due coniugi;

- istituti giuridici non ancora riconosciuti nell’ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.


9. Criteri univoci in materia di controlli di congruità delle DSU ISEE

Fatti salvi i controlli di veridicità per legge ai sensi dell’art. 71 del T.U. 445/00 e dell’art. 11 comma 6 del D.P.C.M. 159/13, saranno sottoposte a controllo le Dichiarazioni Sostitutive presentate ai fini ISEE nei seguenti casi:

a) somma dei redditi ai fini ISEE ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/13 pari a zero;

b) somma dei redditi ai fini ISEE ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/13 inferiore al canone annuo della locazione, in assenza di morosità, o rata annua del mutuo per acquisto o costruzione dell’immobile ad uso abitazione;

 

Si procederà all'esclusione delle domande per la concessione del beneficio nei seguenti casi:

  • accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere per difformità e/o di omissioni rilevate fra quanto dichiarato e le verifiche effettuate presso gli archivi delle Amministrazioni certificanti;
  • assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
  • assenza di esaustive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria a mantenere un importo di entrate d el proprio nucleo familiare pari all’importo della sottoindicata tabella:

 

 
Nucleo familiare
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
6 persone
7 persone
8 persone e oltre
Euro anno
6.000,00
7.500,00
8.500,00
9.000,00
10.000,00
10.500,00
11.000,00
 

10. Criteri di selezione volti a identificare specifiche platee di beneficiari

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 D.P.C.M. 159/2013, secondo cui “gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari”,

- si prevede un’applicazione omogenea della norma con riguardo all’identificazione dei nuclei familiari richiedenti alloggi pubblici ai sensi della LR. 24/01 e s.m.;

- per le altre forme di intervento o prestazione sociale agevolata, non diversamente disciplinate da norme statali e regionali, per le quali attualmente non esiste omogeneità nella identificazione di criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, si tenderà gradualmente al raggiungimento della omogeneità anche attraverso l’attivazione di gruppi di lavoro o forme di coordinamento di livello metropolitano.

 

Art. 25 legge 328/2000: “Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”.

 

Art. 1 comma 1 D.P.C.M. 159/2013: “… fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonchè dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3”.